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Regolamento interno dell'ordine dei
farmacisti della Provincia di Ragusa
(Art. 35 D.P.R. n 221 del 5/4/1950)
(adottato dal Consiglio dell'Ordine con
delibera del 14/5/94)
Titolo I Albo Professionale
Art. 1 - Reiscrizione
farmacisti cancellati per morosità.
Art. 2 - Cancellazione: audizione dell'interessato.
Titolo II Assemblea degli Iscritti
Capo I - Adunanze ordinarie e straordinarie
Art. 3 - Attribuzioni.
Art. 4 - Convocazione.
Art. 5 - Adunanze: presidenza e direzione lavori
Art. 6 - Adunanze: numero legale e processo verbale.
Art. 7 - Adunanze: mozioni e ordini del giorno.
Art. 8 - Adunanze: interventi e mozioni conclusive.
Art. 9 - Votazioni.
Art. 10 - Modalità di votazione e scrutinio.
Art.11 - Verbali.
Capo II - Assemblea Elettorale
Art. 12 - Interruzione
e chiusura delle operazioni elettorali.
Art. 13 - Proclamazione degli
eletti.
Titolo III Consiglio Direttivo
Art. 14 - Attribuzioni.
Art. 15 - Organi interni: elezioni alle
cariche e dimissioni.
Art. 16 -
Indennità e rimborso spese.
Art. 17 -
Convocazione.
Art.18 - Adunanze.
Art. 19 - Verbali.
Titolo IV Procedimenti Disciplinari
Art. 20 - Verbali
Titolo V
Ordinamento dei servizi dell'Ordine
Art. 21 - Uffici. Personale. Consulenze.
Art. 22 - Corrispondenza.
Art. 23 - Scarto
documenti d'archivio.
Art. 24 - Diritti di copia e di segreteria.
Art. 25 - Commissioni e indennità.
Titolo VI Spese e contratti
Art. 26 - Deliberazioni
e procedure.
Titolo VII Collegio dei revisori
dei conti
Art. 27 - Presidenza. Revisore supplente. Elezioni suppletive.
Art. 28 - Attribuzioni e attività.
Titolo VIII
Amministrazione
e contabilità
Art. 29 - Esercizio
finanziario.
Art. 30 -
Entrate, spese e patrimonio.
Art. 31
- Bilancio preventivo e conto
consuntivo.
Art. 32 -
Storni di bilancio.
Titolo I
Albo Professionale
Art. 1 -
Reiscrizione farmacisti
cancellati per morosità
Il Consiglio Direttivo dell'Ordine può
procedere, su domanda dell'interessato, alla reiscrizione, con effetto retroattivo,
del farmacista cancellato per morosità, a condizioni che questi effettui il pagamento
di tutti i contributi arretrati di cui agli art. 4,14 e 21 del D.L. C.P.S. 13 settembre
1946 n. 233 nonché di quelli dovuti per l'anno in corso, allegando alla domanda
copia delle relative ricevute.
L'iscrizione retroattiva non costituisce sanatoria di eventuale esercizio abusivo
della professione sanitaria.
Art. 2 -
Cancellazione: audizione dell'interessato
Nei casi di cancellazione dall'Albo da
operarsi ai sensi dell'art. 11 D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, lettere a),
b), c), f), la notifica della data fissata per l'audizione dell'interessato, prevista all'art. 11 comma 2,del D.P.R. 5 Aprile 1950, n. 221, è eseguita alla residenza
risultante all'ufficio anagrafico del Comune indicato dall'interessato all'atto dell'iscrizione all'Albo o in successive dichiarazioni di cambiamento di residenza.
Titolo II
Assemblea degli Iscritti
CAPO I
Adunanze ordinarie e straordinarie
Art. 3 - Attribuzioni
All' Assemblea degli iscritti, oltre ai
compiti specificamente previsti dalla legge, spetta deliberare in merito alle spese
non contemplate nel bilancio preventivo, alle quali non possa farsi fronte con il
fondo per le spese impreviste.
Art. 4 - Convocazione
Il Presidente cura la trasmissione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli iscritti, che va spedito almeno venti giorni
prima della data della riunione.
A tal fine, oltre che tramite il servizio postale ordinario. L'avviso stesso potrà
essere spedito a mano o a mezzo delle agenzie di recapito, nel rispetto delle norme
vigenti in materia di recapito della corrispondenza.
Quando si tratti di assemblee elettorali, l'avviso dovrà essere spedito con lettera
raccomandata almeno venti giorni prima della data della riunione.
Per le adunanze straordinarie è prevista anche la convocazione di urgenza.
Nel caso di convocazione a richiesta degli iscritti, il Presidente è tenuto a indirla
entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria devono essere
chiaramente indicati l'ora, il giorno, il mese, l'anno e il luogo dell'adunanza,
sia in prima che in seconda convocazione, nonché gli argomenti posti all'ordine
del giorno dei lavori.
Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo di almeno
un giorno.
Art. 5 - Adunanze: presidenza e direzione
lavori
Le adunanze dell'Assemblea degli iscritti
sono presiedute dal Presidente dell'Ordine
o, in caso di sua assenza o impedimento,
dal Vice Presidente.
Disimpegna le funzioni di segretario il Segretario dell'Ordine.
Il Presidente dirige i lavori dell'adunanza, regola la discussione, mantiene l'Ordine
e fa osservare le leggi e Regolamenti.
Ha facoltà di richiamare all'Ordine i componenti che turbino il regolare svolgimento
dei lavori e, nei casi più gravi, di allontanarli dall'aula.
Ha facoltà di sospendere o di sciogliere l'adunanza per gravi motivi.
Art. 6 - Adunanze: numero legale e processo
verbale
All'ora fissata, il Presidente dichiara
aperta la seduta e verifica se si sia raggiunto il numero per validità dell'adunanza, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 5 Aprile 1950 n. 221.
In mancanza del numero legale, toglie la seduta, fa redigere il relativo verbale
e rinvia l'adunanza alla data di seconda convocazione, preventivamente fissata.
Constatata la validità dell'adunanza, il Presidente sottopone ad approvazione il
processo verbale della seduta precedente.
Quando sul processo verbale non vi siano osservazioni esso si intende approvato
senza votazione. Occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata e seduta.
Dopo l'approvazione del verbale il Presidente dà notizia delle eventuali variazioni
dell'ordine del giorno.
Art. 7 - Adunanze: mozioni e ordini del
giorno
Ogni iscritto, da solo o in associazione
con altri, ha facoltà di proporre mozioni d'ordine, ordini del giorno e mozioni
conclusive.
Le mozioni d'ordine hanno lo scopo di sollevare questioni pregiudiziali intese a
modificare o rinviare il corso della discussione.
Esse vanno, pertanto, svolte e decise con precedenza su ogni altro argomento.
Sulle stesse la discussione, prima della votazione, è limitata a due interventi:
uno a favore ed uno contro.
Le mozioni conclusive devono vertere esclusivamente sull'argomento in discussione.
Gli ordini del giorno possono servire per introdurre in discussione nuovi argomenti.
Art. 8 - Adunanze: interventi e mozioni
conclusive
Coloro che intendono interloquire sugli
argomenti posti all'ordine del giorno devono darne comunicazione al Segretario.
Il Presidente, tenuto conto del tempo a disposizione, cura che ciascun oratore non
si dilunghi.
Chiusa la discussione, è data facoltà di proporre e succintamente illustrare mozioni
conclusive attinenti agli argomenti discussi.
Tutte le mozioni conclusive presentate vengono poste in votazione dal Presidente,
il quale propone, se del caso, la fusione di alcune di esse: dà lettura dei testi
e li pone in discussione per le eventuali modifiche ed emendamenti, che vanno votati
con precedenza; chiude la discussione; specifica le modalità di voto e apre la votazione.
Art. 9 -
Votazioni
La votazione deve avvenire a scrutinio
segreto quando si tratti di deliberazioni concernenti persone.
Le altre votazioni si effettuano per alzata e seduta, a meno che un sesto dei presenti
chieda la votazione per appello nominale, ovvero un quarto dei presenti chieda la
votazione per scrutinio segreto.
In caso di diverse domande, quella di votazione a scrutinio segreto prevale sulla
domanda di votazione per appello nominale.
Art. 10 - Modalità di votazione e scrutinio.
Le operazioni di scrutinio sono effettuate
dal Segretario, che viene assistito dai due iscritti all'Albo più anziani di età
presenti, i quali assumono funzioni di scrutatori.
Per lo scrutinio segreto, il Presidente fa apparecchiare l'urna e spiega il significato
del voto.
Ad ogni votante viene consegnata una scheda, la quale, riempita con "si" o con "no"
, viene poi deposta nell'urna.
Per l'appello nominale, il Presidente indica il significato del "si" e del "no"
e fa procedere all'appello nominale in ordine alfabetico.
Il votante ha facoltà di esprimere dichiarazione del suo voto e chiedere che sia
inserita a verbale.
Il voto per alzata e seduta è soggetto a riprova, se ve n'è richiesta prima della
proclamazione.
Cominciata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del
voto.
Terminate le operazioni di scrutinio il Presidente ne proclama il risultato.
Art. 11 - Verbali
I
verbali relativi alle adunanze dell'Assemblea
degli iscritti devono essere predisposti,
a cura del Segretario, entro il termine di 60 giorni.
Ciascun iscritto, decorso tale termine, ha facoltà di richiedere copia dei
verbali stessi, dietro versamento dei diritti di segreteria di cui al successivo
art. 24.
CAPO II
Assemblea Elettorale
Art. 12 -
Interruzione e chiusura delle operazioni elettorali
Ad ogni interruzione delle operazioni elettorali, l'urna usata per raccogliere le schede deve essere chiusa con sigilli, e delle
operazioni va redatto verbale firmato dal Presidente del seggio, dagli Scrutatori
e dal Segretario.
Analogo verbale, alla ripresa delle operazioni elettorali, deve essere redatto
per la rimozione dei sigilli.
Qualora tutti gli iscritti all'Albo abbiano partecipato alla votazione questa può
essere chiusa anche prima dell'ora fissata.
Art. 13 -
Proclamazione degli eletti
La proclamazione degli eletti è fatta dal
Presidente dell'Assemblea mediante lettura ad alta voce del cognome e nome degli
eletti, dei voti da ciascuno ottenuti e del numero dei votanti.
Titolo III
Consiglio Direttivo
Art. 14 - Attribuzioni
Al Consiglio Direttivo, oltre ai compiti
specificamente previsti dalla legge, spetta predisporre il bilancio preventivo ed
il conto consuntivo dell'Ordine, sulla scorta dei dati forniti dal Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo delibera le spese in attuazione del Bilancio di previsione
nonché gli eventuali storni di fondi di cui al successivo art. 32.
Le spese urgenti possono essere deliberate dal Presidente, salvo ratifica da parte
del Consiglio Direttivo, nei limiti di spesa fissati dallo stesso Consiglio Direttivo
compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio.
Il Consiglio Direttivo delibera la concessione di una congrua anticipazione per
l'istituzione di un apposito fondo economato per le minute spese.
Il reintegro di tale fondo è effettuato, quando necessario, con apposita deliberazione
dello stesso Consiglio Direttivo.
Art. 15 - Organi interni: elezioni alle
cariche e dimissioni
Le elezioni del Presidente, del Vice Presidente,
del Tesoriere e del Segretario, da effettuarsi entro otto giorni dalla elezione
del Consiglio, debbono essere fatte a scrutinio segreto a maggioranza di voti.
A parità di voti è eletto il più anziano di età.
Le dimissioni da componenti del Consiglio Direttivo o da una delle cariche in seno
al Consiglio stesso (Presidente escluso) vanno rassegnate per iscritto al Presidente,
che ne dà comunicazione nella prima riunione al Consiglio Direttivo.
Nel caso di dimissioni da una carica in seno al Consiglio Direttivo, quest'ultimo
provvede, entro otto giorni dalla suddetta comunicazione, alla nuova elezione nella
carica stessa.
Le dimissioni dalla carica di Presidente vengono direttamente comunicate dallo stesso
al Consiglio Direttivo, che, su convocazione del Vice Presidente, provvede come
previsto nel comma precedente.
Art. 16 - Indennità e rimborso spese
La gravità dell'incarico di Consigliere
o Rappresentante dell'Ordine non esclude il rimborso a favore degli interessati
delle spese che, a causa delle loro funzioni, abbiano dovuto sostenere.
Ai medesimi verranno liquidate le indennità di diaria ed il rimborso
delle spese secondo un'apposita tabella approvata dal Consiglio Direttivo.
Art. 17 - Convocazione
Il Consiglio Direttivo è convocato dal
Presidente dell'Ordine, di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata
di almeno un terzo dei componenti entro dieci giorni dalla richiesta.
L' avviso di convocazione deve essere spedito almeno cinque giorni prima di quello
fissato per la riunione; in caso di urgenza, la convocazione può essere fatta
per il telegramma ed il termine suddetto è ridotto a due giorni.
Nell'avviso di convocazione, anche se telegrafico, deve essere indicato l'ordine
del giorno dei lavori.
Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche.
Al Presidente spettano i poteri e le prerogative di cui all'art. 5 del presente
Regolamento.
Art. 18 - Adunanze
Per la validità delle riunioni del Consiglio
Direttivo occorre l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti: in caso di parità,
prevale il voto del Presidente.
Le votazioni si svolgono di norma per appello nominale: si vota per scrutinio segreto
in caso di deliberazioni concernenti persone o quando tre componenti del Consiglio
Direttivo ne facciamo richiesta.
Art. 19 - Verbali
I processi verbali delle sedute sono redatti
dal Segretario ed approvati dal Consiglio Direttivo nella seduta successiva a quella
alla quale si riferiscono.
Copia dei processi verbali, dopo la compilazione, va trasmessa a tutti i componenti
del Consiglio Direttivo (compresi gli assenti), ciascuno dei quali (ove sia stato
presente alla riunione), ha facoltà di richiedere, in sede di approvazione, che
si faccia constatare del voto e dei motivi che lo hanno determinato o che si rettifichino
le proprie dichiarazioni, presentando a tal fine richiesta scritta. Dopo l'approvazione,
i processi verbali sono trascritti su apposito registro e firmati dal Presidente
e dal Segretario.
I processi verbali devono contenere in succinto le notizie di quanto si è svolto
nella seduta: l'ora di inizio e il termine dei lavori; l'indicazione degli intervenuti;
il riassunto delle discussioni svoltesi; le proposte avanzate; le deliberazioni
adottate; l'esito delle votazioni.
Titolo IV
Procedimenti Disciplinari
Art. 20 - Verbali
Dell' audizione del sanitario da parte
del Presidente, ai sensi del primo comma dell'art. 39 del D.P.R. 5 Aprile 1950 n°
221 deve essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente stesso e dall'interessato.
Ove quest'ultimo rifiuti di apporre la propria sottoscrizione, se ne farà menzione
nel verbale stesso.
Presso l'Ufficio di Segreteria, oltre ai registri previsti dall'art. 31 del D.P.R.
5 Aprile 1950, n° 221, sono custoditi i libri dei verbali relativi ai procedimenti
disciplinari.
Titolo IV
Ordinamento dei Servizi dell'Ordine
Art. 21 - Uffici. Personale. Consulenze.
Gli uffici dell'Ordine provvedono alla
normale corrispondenza, ai servizi di cassa, di contabilità ed a quanto occorre
per lo svolgimento delle funzioni dell'Ordine
stesso.
L'attività burocratica dell'Ordine è disimpegnata dal personale addetto agli Uffici,
il cui stato giuridico e trattamento economico sono disciplinati dall'apposito regolamento
organico.
Per particolari problemi, il Consiglio Direttivo ha facoltà di avvalersi della consulenza,
continuativa od occasionale, di esperti.
Ferme restando le attribuzioni devolute dalla legge al Presidente, al Segretario
e al Tesoriere, è in facoltà del Consiglio Direttivo di devolvere, alla sovrintendenza
di suoi componenti, singoli settori dei servizi burocratici dell'Ordine.
Art. 22 -
Corrispondenza
L'apertura della corrispondenza in arrivo all'Ordine spetta al Presidente o, in sua assenza al Vice Presidente.
Gli impiegati possono aprire la corrispondenza solo se a ciò appositamente delegati.
Gli stessi sono comunque tenuti a conservare il segreto d'ufficio.
La firma della corrispondenza in partenza spetta al Presidente, o in caso di sua
assenza o impedimento, al Vice Presidente.
Art. 23 - Scarto documenti d'archivio
Il Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 30 Settembre 1963 n° 1409, stabilisce, con provvedimento
motivato, quali documenti d'archivio siano da scartare.
Il provvedimento è sottoposto all'approvazione del Ministero della Sanità, previo
nulla-osta del competente sovrintendente archivistico al quale, in base all'art.
32 del D.P.R. 3 Dicembre 1975 n° 805, è affidata la vigilanza e la tutela sugli
archivi degli Enti pubblici.
I documenti da scartare devono essere consegnati alla Croce Rossa Italiana, ai sensi
delle disposizioni vigenti in materia.
Art. 24 - Diritti di copia e di segreteria
Gli iscritti hanno diritto di ottenere
copia delle deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea riportate nei relativi
registri prescritti dall'art. 31 del D.P.R. 5 Aprile 1950 n. 221.
L'importo dei diritti di segreteria per il rilascio delle copie estratte dai suddetti
registri, nonché delle copie dei verbali dell'Assemblea, viene stabilito con deliberazione
del Consiglio Direttivo.
Ove venga richiesta copia autentica, deve essere stabilito un diritto supplementare
per l'autenticazione da parte del Segretario dell'Ordine.
Art. 25 - Commissioni e indennità
Presso l'Ordine possono essere costituite,
con deliberazione del Consiglio Direttivo, Commissioni di studio per i problemi
che interessano i farmacisti.
Tali commissioni interne, nonché i rappresentanti
designati dal Consiglio Direttivo presso Commissioni, Enti ed Organizzazioni di
carattere regionale, provinciale o comunale, debbono, dopo ciascuna riunione,
far pervenire al Presidente dell'Ordine
una succinta relazione su quanto formò oggetto dell'attività espletata, salvo il caso nel quale debba essere conservato il segreto d'ufficio (es. Commissioni giudicatrici nei concorsi per il conferimento di sedi
farmaceutiche).
Ai componenti le suddette commissioni interne e ai rappresentanti designati può
essere attribuita, con delibera del Consiglio, una indennità speciale per ogni seduta,
salvo che la detta indennità non venga già corrisposta da altra amministrazione.
Titolo VI
Spese e Contratti
Art. 26 -
Deliberazioni e procedure
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo
che importino spese devono indicare l'ammontare
di esse e il relativo capitolo di
competenza.
Quelle per lavori ed acquisti devono anche indicare il modo di esecuzione ed essere
corredate da appositi progetti, perizie e preventivi.
I contratti di alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni ed appalti di
opere da stipulare nell'interesse dell'Ordine devono essere preceduti da pubblici
incanti, con le forme stabilite per i contratti dello Stato, o da licitazione privata.
Il Consiglio Direttivo può deliberare la procedura della trattativa privata, ove
sia necessario e ne appaia evidente la convenienza.
Titolo VII
Collegio dei Revisori dei conti
Art. 27 - Presidenza. Revisore supplente.
Elezioni suppletive.
I componenti del Collegio dei revisori
dei conti, nella prima adunanza dopo la loro elezione, eleggono il Presidente, che
avrà il compito di regolare i lavori collegiali e di curare i rapporti con la Presidenza dell' Ordine, col Consiglio Direttivo e con l'Assemblea degli iscritti.
Ai lavori del Collegio partecipano i revisori effettivi: solo in caso di assenza,
di impedimento o di dimissioni di uno di essi subentra il revisore supplente.
Se nel corso del triennio i componenti del Collegio (effettivi e supplente) si riducono,
per qualsiasi causa, a meno di tre, si procede ad elezioni suppletive, con le stesse
modalità da osservarsi per le elezioni ordinarie.
Art. 28 -
Attribuzioni e attività
Il Collegio dei revisori dei conti,che
in via ordinaria si riunisce almeno ogni quattro mesi, controlla la regolare tenuta
della contabilità dell'Ordine, accerta la corrispondenza del conto consuntivo alle
risultanze delle scritture contabili, verifica la consistenza di cassa e l'esistenza
dei valori e dei titoli di proprietà dell'Ordine.
Degli accertamenti effettuati fa relazione in apposito libro dei verbali, che viene
custodito dal Tesoriere dell'Ordine, e ne dà comunicazione al Consiglio Direttivo.
Il Collegio procede all'esame del conto consuntivo dell'Ordine, entro 15 giorni
dalla data in cui sono ad esso trasmessi gli atti relativi, redigendo per l'Assemblea
degli iscritti apposita relazione, che deve essere sottoscritta da tutti i componenti
del Collegio stesso.
Per il disimpegno delle proprie attribuzioni il Collegio dei revisori dei
conti o i singoli componenti di esso hanno diritto, nel corso dell'esercizio finanziario,
di esaminare i documenti contabili relativi alla gestione finanziaria dell'Ordine.
Titolo VII
Amministrazione e Contabilità
Art. 29 - Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario ha inizio il 1
Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno: tuttavia, agli effetti della riscossione
delle entrate entro il 31 Dicembre e della liquidazione e pagamento delle spese
impegnate entro la stessa data , la chiusura dei conti è protratta al 15 gennaio dell'anno successivo, nel quale giorno l'esercizio stesso è definitivamente chiuso.
L'esercizio comprende tutte le operazioni che si verificano durante il periodo cui
esso si riferisce: la relativa contabilità distingue le operazioni che riguardano
la gestione del bilancio da quelle che attengono alle variazioni nell'ammontare
e nella specie del patrimonio.
Art. 30 - Entrate, spese e patrimonio
Le entrate e le spese che si iscrivono
in bilancio rappresentano la competenza dell'esercizio,
cioè, per le entrate, quanto
si crede che potranno produrre durante l'esercizio
i diversi cespiti di entrata
e, per le spese, quelle che si prevede di dover fare nel corso del suddetto
periodo.
Appartengono al conto del bilancio le entrate accertate e scadute, le riscossioni
effettuate, le spese ordinarie e liquidate, quelle impegnate ed i pagamenti
effettuati nello stesso periodo di tempo.
Appartengono al conto generale del patrimonio i valori degli immobili, giusta i
relativi registri di consistenza, e quelli dei mobili, del materiale ed altre attività,
risultanti dagli inventari, i crediti ed i debiti e le variazioni di essi, sia che
provengono dalla gestione del bilancio, sia che si verifichino per altre cause.
Art. 31 - Bilancio preventivo e conto consuntivo
Il bilancio preventivo è predisposto dal
Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione
dell'Assemblea degli iscritti entro il 31 Dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.
Il conto consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, è sottoposto all'approvazione
dell'Assemblea degli iscritti entro il 31 Marzo dell'anno successivo a quello cui
si riferisce, al fine di poter procedere alla presentazione della denuncia dei redditi,
ove ne ricorrono i presupposti, entro i termini previsti dalle norme vigenti.
Qualora il Consiglio Direttivo intendesse convocare un'unica assemblea per l'approvazione
contestuale dei suddetti documenti, l'Assemblea degli iscritti dovrà tenersi entro
il 31 Marzo e dovrà comunque procedere prima all'approvazione del conto consuntivo
dell'anno precedente e, successivamente, nell'ordine, all'approvazione della eventuale
nota di variazione al bilancio preventivo dell'anno in corso (ove si renda necessario)
e del bilancio di previsione dell'anno successivo.
Al bilancio preventivo deve essere allegata una tabella dell'avanzo o disavanzo
degli esercizi precedenti.
Nel bilancio preventivo deve essere iscritto un fondo per le spese impreviste, da
erogarsi soltanto per spese che abbiano carattere meramente accidentale, che per
la loro entità non richiedano uno speciale stanziamento di bilancio, che siano imposte
da inderogabili necessità e non possano essere rinviate senza evidente detrimento
del servizio e che non impegnino, con principio di spese continuative, i bilanci
futuri.
Art. 32 - Storni di bilancio
Il Consiglio Direttivo, con propria delibera,
può operare storni di fondi da un articolo all'altro della categoria o da una categoria all'altra del bilancio, sempre che la spesa, cui si intende provvedere, sia di urgente
necessità e la somma da prelevarsi sia realmente disponibile in rapporto al fabbisogno dell'intero esercizio.
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