Corsi ECM
Marzo 10, 2023
14322 – PROROGA TERMINI MATURAZIONE CREDITI ECM
La normativa vigente in materia di disciplina transitoria per la maturazione dei crediti formativi in ambito di formazione continua in medicina del triennio 2020-2022 (art. 5-bis D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020) è prorogata fino a tutto il 2023.
Conseguentemente il Co.Ge.A.P.S. ha realizzato nel relativo portale di gestione
dell’Anagrafe dei crediti ECM un’apposita funzione informatica che consente ai
professionisti sanitari di spostare i crediti acquisiti nell’anno 2023 al fine di
regolarizzare la propria posizione formativa nel triennio 2020-2022.
Inoltre, la nuova disposizione specifica che l’attuale triennio formativo 2023-2025 ha
avuto, invece, ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023.
Le nuove disposizioni intervengono anche sulla certificazione dell’assolvimento
dell’obbligo formativo per i trienni 2014-2016 e 2017-2019, prevedendo la possibilità
dell’assolvimento dei corrispondenti obblighi formativi attraverso specifici crediti
compensativi da definire con provvedimento della Commissione nazionale della
formazione continua.
Gennaio 4, 2023
Decorrenza applicazione art. 38-bis D.L. 152/2021: assolvimento obbligo ECM 70% per efficacia polizze assicurative
Circolare 14162
Dicembre 20, 2022
Slide Webinar sul sistema di verifica dei crediti degli iscritti sul portale COGEAPS
Di seguito un importante contributo per utilizzare il sito CoGeAps ed avere accesso a tutte le sue funzionalità, verificare la propria posizione in merito all’assolvimento dell’obbligo formativo, richiedere esoneri o esenzioni, inserire formazione individuale, autoformazione o tutoraggio.
Vi ricordiamo che potrete accedere al sito CoGeAPS tramite spid o cie
Si rammenta il limite massimo per la Formazione Individuale pari al 60% dell’obbligo triennale; inoltre per l’Autoformazione vige il limite massimo del 20% dell’obbligo triennale individuale.
ATTENZIONE : a decorrere dal triennio formativo 2023/2025, l’efficacia delle polizze assicurative è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70% dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile ( si precisa che la FOFI ha posto un quesito al Ministero per conferma data prima applicazione 2026) . Alcune compagnie assicurative già prevedono clausole che limitano o escludono la copertura assicurativa in caso di mancato assolvimento dell’obbligo formativo ECM da parte del farmacista. Altre compagnie assicurative prevedono costi assicurativi più alti per coloro che non sono in regola con l’obbligo formativo.