Circolare F.O.F.I. n. 14016: Esenzione automatica ECM farmacisti over 70 anni età ed esercizio professione senza espressa comunicazione al CoGeAPS: copertura assicurativa.

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), con apposita delibera assunta nel corso della riunione del 9 dicembre 2021 ha deciso di introdurre un’importante novità, relativa all’automatismo dell’esenzione dall’assolvimento dell’obbligo formativo per tutti i farmacisti che hanno compiuto il 70° anno di età, per svolgimento dell’attività professionale in modo saltuario, ex lettera o) del par. 4. del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.

Altrimenti, l’iscritto che esercita la professione (sia in forma di titolare individuale sia in forma libero professionale) deve comunicare al Co.Ge.A.P.S. lo svolgimento di attività professionale non saltuaria (tramite l’apposita funzione accedendo con SPID all’area riservata del portale informatico del Consorzio stesso), con conseguente rinuncia dell’esenzione in questione.

Qualora si svolgesse attività riservata senza aver inserito tale comunicazione, infatti, vi sarebbe un’evidente irregolarità che la compagnia assicurativa potrebbe eccepire con conseguente esclusione della copertura assicurativa per responsabilità professionale.

La Commissione Nazionale, con delibera del 4.2.2021, ha stabilito che per “professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale” si intendono coloro che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l’attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro.

Il CoGeAPS ha predisposto una specifica Guida utente sull’esenzione pensionamento, nella quale sono illustrate le modalità di inserimento della rinuncia all’esenzione con relativa comunicazione di svolgimento di attività professionale. In proposito, si evidenzia che la ripresa dell’esercizio dell’attività professionale, in assenza del presupposto della saltuarietà così come sopra individuato, determina per il professionista sanitario collocato in quiescenza la sottoposizione all’intero obbligo formativo individuale triennale, ai sensi della normativa vigente.